STATUTO DELLA FONDAZIONE

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È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni, una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo settore, denominata:
“Fondazione Wanda Di Ferdinando – Ente Filantropico – ETS”.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Pesaro, Piazzale degli Innocenti, n. 23.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La Fondazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni, associazioni.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del d. Lgs. 117/2017, anche attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.
In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio, principalmente per sostenere iniziative del più alto interesse sociale e umanitario quali l’assistenza, la protezione fisica e morale e il soccorso di esseri umani, in particolar modo minori in situazioni di fragilità, indipendentemente da ogni condizione etnica, politica e religiosa. Nello svolgimento della sua attività la fondazione perseguirà finalità di solidarietà sociale anche con attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni e realtà svantaggiate.
Con specifico riferimento all’attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Fondazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle attività statutarie, liberamente aderire ad associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da enti privati o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici o privati per la ricerca, l’innovazione, la cultura, la diffusione del sapere scientifico.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse principale e generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l’individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale e di persone svantaggiate, nonché l’attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

  • la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
  • la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
  • la Fondazione adotta procedure di valutazione comparativa nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di privilegiare la meritevolezza degli stessi;
  • la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività nel suo complesso.
  • La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l’adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell’ambito della propria attività istituzionale.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell’art.17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione, di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nelle forme ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa applicabile. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art.18 del D. Lgs 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall’attività di raccolta fondi esercitata.

  • Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:
  • La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.
  • Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento – anche indiretto – in settori dell’economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico.
  • Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all’ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio .

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell’ente e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;
  • contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti dall’attività esercitata;
  • entrate derivanti da eventuali attività diverse.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti, alle figure tecniche e ai professionisti coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati uno ciascuno dai seguenti enti e uffici:

  • Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
  • Arcidiocesi di Pesaro
  • Provincia di Pesaro e Urbino
  • Comune di Pesaro
  • Centro Servizi per il Volontariato Marche
  • Forum Terzo Settore Marche
  • Fondazione Cassa di Risparmio Pesaro

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi e scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio successivo alla riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di due mandati consecutivi.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

–             non siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e competenza maturata nei settori di attività della fondazione;

–             si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

–             i membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri e i componenti della giunta delle regioni italiane nonché i consiglieri provinciali e comunali, i componenti delle giunte provinciali e comunali;

–             coloro che ricoprono cariche negli organi dei partiti politici;

–             eventuali altri requisiti indicati nel regolamento interno.

La Fondazione nelle nomine dei componenti degli organi sociali tutela le condizioni di pari opportunità di genere e intergenerazionale.

Si precisa che il primo Consiglio sarà composto dai cinque membri facenti parte del Consiglio della fondazione prima dell’aggiornamento del presente statuto e da due membri di nuova nomina.

In deroga a quanto innanzi indicato, la durata di questo Consiglio sarà di anni due, al fine di permettere una più agevole transizione della fondazione alla nuova normativa e realtà.

Si precisa, infine, che per i cinque membri facenti parte del Consiglio della fondazione prima dell’aggiornamento del presente statuto, detto mandato si considera una proroga del precedente.

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 8.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento, decesso del consigliere nominato ai sensi dell’art. 8, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere agli enti e uffici di riferimento di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
d) di redigere ed approvare entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale;
e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
h) di approvare eventuali regolamenti interni;
i) di nominare i componenti dell’Organo di controllo;
j) di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 9 del D. Lgs 117/2017;
k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
l) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero ristretto di consiglieri di amministrazione, cui delegare parte dei propri poteri, nei limiti individuati con propria deliberazione;
m) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
n) individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell’articolo 3 del presente Statuto;
o) nominare, eventualmente, un presidente emerito della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr’ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. In  caso di necessità e a discrezione del Presidente è valida la partecipazione tramite piattaforma digitale a distanza.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

  1. a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  3. c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  4. d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo collegiale, formato da tre componenti, oppure un Organo controllo monocratico. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l’art. 2399 c.c. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi e in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore , in conformità a quanto disposto dalle norme di legge vigenti.

Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo e revisori, se esistenti, ovvero tra i precisati Organi, per questioni attinenti, derivanti e conseguenti al rapporto con la Fondazione e alla sua attività, purché riferita a materia di diritti disponibili, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere degli organi della Fondazione, sarà devoluta al giudizio della Camera arbitrale di Pesaro Urbino.

In caso di impossibilità da parte della Camera arbitrale, ogni controversia sarà devoluta al giudizio del Tribunale di Pesaro.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

L’inserimento nella denominazione della locuzione “ente del Terzo settore” ed il relativo utilizzo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all’adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.